Egitto, Ordinamento dello stato
L'Egitto è una repubblica dal 18 giugno 1953; si auto-definisce una repubblica araba e socialista. La Costituzione organizza il potere politico secondo un sistema semi-presidenziale multi-partitico con bicameralismo asimmetrico (la Costituzione vieta i partiti su base confessionale).
Il potere esecutivo è diviso tra il Presidente e il Primo Ministro. Tuttavia, in pratica, il potere esecutivo è fortemente concentrato nel Presidente, che dal 1952 al 2005 è stato eletto in consultazioni popolari con un solo candidato.
Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento bicamerale:
Assemblea del Popolo (Majlis al-Shaʿb), composto da 454 deputati eletti a suffragio universale diretto ogni 5 anni, 400 con sistema proporzionale, 44 in collegi uninominali e non più di 10 nominati dal Presidente. Il Parlamento può sfiduciare il governo.
Consiglio Consultivo (Majlis al-Shūra), composto di 264 consiglieri, per 2/3 eletti direttamente e per 1/3 nominati dal Presidente per un mandato di 6 anni (con rinnovo di metà consiglio ogni 3 anni). Il Consiglio, creato nel 1980, ha poteri limitati: in caso di disaccordo fra i due rami, l'Assemblea ha l'ultima parola.
Il potere giudiziario è costituzionalmente indipendente (con al suo vertice la Suprema Corte Costituzionale) e durante le presidenze Mubārak ha dimostrato anche una crescente indipendenza di fatto. Il diritto è di tipo codicistico (civil law), salvo per le questioni matrimoniali e di stato personale, dove vige il diritto religioso (coranico o canonico).
L'Egitto è una repubblica dal 18 giugno 1953; si auto-definisce una repubblica araba e socialista. La Costituzione organizza il potere politico secondo un sistema semi-presidenziale multi-partitico con bicameralismo asimmetrico (la Costituzione vieta i partiti su base confessionale).
Il potere esecutivo è diviso tra il Presidente e il Primo Ministro. Tuttavia, in pratica, il potere esecutivo è fortemente concentrato nel Presidente, che dal 1952 al 2005 è stato eletto in consultazioni popolari con un solo candidato.
Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento bicamerale:
Assemblea del Popolo (Majlis al-Shaʿb), composto da 454 deputati eletti a suffragio universale diretto ogni 5 anni, 400 con sistema proporzionale, 44 in collegi uninominali e non più di 10 nominati dal Presidente. Il Parlamento può sfiduciare il governo.
Consiglio Consultivo (Majlis al-Shūra), composto di 264 consiglieri, per 2/3 eletti direttamente e per 1/3 nominati dal Presidente per un mandato di 6 anni (con rinnovo di metà consiglio ogni 3 anni). Il Consiglio, creato nel 1980, ha poteri limitati: in caso di disaccordo fra i due rami, l'Assemblea ha l'ultima parola.
Il potere giudiziario è costituzionalmente indipendente (con al suo vertice la Suprema Corte Costituzionale) e durante le presidenze Mubārak ha dimostrato anche una crescente indipendenza di fatto. Il diritto è di tipo codicistico (civil law), salvo per le questioni matrimoniali e di stato personale, dove vige il diritto religioso (coranico o canonico).
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